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Legge regionale n. 1 del 3 marzo 2009. L'assessore al lavoro Carmelo Incardona comunica: Sulla G.U.R.S. n 10 del 6 marzo 2009 è stata pubblicata le legge regionale di cui all’oggetto che all’art. 3 abroga i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 introdotti dall’art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 17/’08. Per effetto dell’abrogazione della norma appena citata viene ripristinata la precedente normativa recata dall’art. 1 della legge regionale n. 5/’05.
Lavoro in Sicilia: Reddito Minimo di Inserimento.Ciò posto e considerato, che con la legge di approvazione dell’ esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2009 (legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24 G.U.R.S. n. 60 del 31 dicembre 2008), è consentito operare in dodicesimi verificato, inoltre, che nel bilancio di previsione 2009, per le finalità di cui in argomento, è appostata la somma di €. 7.200.000,00 allo stato risulta possibile utilizzare la somma di €. 1.800.000, 00, con la quale si possono finanziare, ai sensi della legge regionale n. 5/’05, programmi di lavoro la cui durata è proporzionale all’importo disponibile. Codesti Enti provvederanno a trasmettere, al Servizio XII di questo Assessorato, l’istanza di finanziamento annualità 2009, corredata dai programmi di lavoro, dall’elenco dei soggetti da utilizzare con l’indicazione, per ciascun soggetto, del coefficiente da attribuire sia in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare che per le altre motivazioni previste nella tabella allegata al decreto legislativo 237/1998 (invalidità o nucleo monoparentale), e l’importo complessivo occorrente per una mensilità, compilando la scheda già in uso per gli anni precedenti . Una volta pervenute le istanze di finanziamento, si provvederà ad elaborare il piano di riparto per quantificare l’importo da assegnare a ciascun Comune e la durata dei programmi di lavoro in funzione della somma disponibile. (€. 1.800.000,00). Codesti Comuni, nelle more che vengano definite le procedure amministrative, ove ne ravvisino la necessità, potranno, sotto la propria responsabilità, dare avvio alle attività. A tal proposito si ribadisce che, come per le precedenti annualità, ciascun comune valuterà, anche in funzione del numero dei soggetti che beneficia dell’intervento, l’opportunità di pubblicare apposito bando al fine di acquisire la disponibilità ad essere ammessi nei cantieri di servizi, fermo restando l’obbligo di acquisire specifica autocertificazione inerente il permanere, in capo a ciascun soggetto, dei requisiti che ne giustifichino l’ammissione ai programmi di lavoro e l’impegno a comunicare immediatamente le eventuali modifiche. Appare, inoltre, superfluo rammentare che prima di autorizzare l’avvio delle attività dovranno essere stipulate le polizze assicurative i cui oneri dovranno essere anticipati da codesti Comuni. Le attività dovranno essere sospese allo scadere del periodo assegnato e una eventuale prosecuzione o ripresa dei lavori è subordinata allo stanziamento nel Bilancio Regionale 2009 delle relative risorse finanziarie. Anche per l’annualità 2009, si provvederà all’emissione degli OO.AA. dopo che sarà pervenuta la seguente documentazione: - la comunicazione di effettivo inizio dei programmi di lavoro annualità 2009; - i rendiconti dell’annualità 2008 distinti per OO.AA.; - le comunicazioni di chiusura delle aperture di credito, di cui alla nota del Servizio XII prot. n. 13153 del 30/03/2007, relative ai due OO.AA. emessi nel 2008
L’ASSESSORE AL LAVORO (On. Avv. Carmelo Incardona) |